Un cambio di passo certamente giurisprudenziale e forse anche culturale. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11504 del 10 maggio 2017, rappresenta una svolta per la situazione postmatrimoniale circa le modalità di riconoscimento o meno dell’assegno divorzile alla parte che ne faccia richiesta e il relativo ammontare. La pronuncia della Corte, infatti, ha introdotto una grandissima novità, stabilendo che qualora riconosciuto, l’assegno divorzile non dovrà più garantire il tenore di vita che si aveva durante il matrimonio ma semplicemente assicurare una sussistenza autonoma dignitosa.
Apriti cielo. Alla sentenza sono seguite levate di scudi contro chi ne ha visto un attacco alle donne perché non riconosce loro una sorta di risarcimento, soprattutto nel caso di mogli che per dedicarsi alla famiglia hanno rinunciato a lavoro e carriera. A favore della Cassazione chi invece sostiene che finalmente viene spezzato, quanto meno in via teorica, un retaggio culturale che vuole la donna parassitaria rispetto al legame matrimoniale e quindi può fare da pungolo affinché si prenda ancor più coscienza dell’importanza del lavoro. Ma nel caso di unioni civili, cosa succederà? Varrà la stessa regola?
L’avvocato Mario Melillo, civilista matrimoniale e socio senior dello studio legale Lana – Lagostena Bassi di Roma, fa il punto della situazione spiegando la sentenza e i casi in cui si applica.
Avvocato Melillo, può spiegare quali sono le novità della sentenza della Cassazione in merito all’assegno divorzile?
La novità della sentenza della Cassazione, di alcuni giorni fa, sta nel fatto che stabilisce che il giudice, per concedere il diritto all’assegno divorzile al coniuge che ne fa richiesta, deve accertare semplicemente che questo non abbia né possa procacciarsi, per motivi oggettivi cioè senza sua colpa, i mezzi per l’autosufficienza economica. Questo vuol dire che l’adeguatezza dei mezzi di sussistenza non si può più basare sul tenore di vita matrimoniale, ma sulla possibilità di mantenersi autonomamente in modo sufficiente.
Prima di questa sentenza invece, nel 1990, la Cassazione a Sezioni unite stabiliva che per valutare se un coniuge avesse diritto all’assegno divorzile bisognava accertare non solo che non avesse beni o mezzi propri di sussistenza e che non se li potesse procurare per ragioni obiettive, ma soprattutto che, anche essendoci questi mezzi, non avrebbero consentito lo stesso tenore di vita del matrimonio. Questo perché – si diceva – che dal matrimonio nasceva fra i coniugi un dovere di assistenza e di solidarietà che permaneva pressoché intatto anche dopo il divorzio. Pertanto il coniuge più debole aveva diritto di ricevere dall’altro un sostentamento che gli facesse godere il tenore di vita precedente. La nuova sentenza pone fine a tutto questo: il dovere di sussistenza e assistenziale si deve limitare a garantire l’autosufficienza economica e non il tenore di vita del matrimonio.
Un’altra conseguenza di questa sentenza è l’auto responsabilità del matrimonio che non può essere una sistemazione economica per il futuro, ma un atto responsabile con cui due persone decidono di costituire una comunità di affetti e materiale. Se viene meno la comunanza d’affetto, viene meno il matrimonio e con esso tutti gli strascichi di natura economica.
Ovviamente quando si deve valutare se una persona ha diritto a ricevere l’assegno bisogna anche considerare la realtà concreta: ad esempio vivere a Roma costa di più che vivere in una provincia del sud. Ci si deve basare su dati concreti: il luogo in cui si vive, il costo della vita usuale e anche la disponibilità di un’abitazione. Ad esempio l’assegno sarà maggiore se il coniuge che lo richiede non ha un’abitazione di proprietà.
Nella sua esperienza chi riceve, nella maggior parte dei casi, l’assegno divorzile?
Nel 90 – 99% dei casi è la donna che chiede l’assegno divorzile. Vuoi per ragioni culturali, per esigenze contingenti è ancora la moglie il soggetto debole che deve usufruire di questa forma assistenziale.
Secondo lei è una sentenza maschilista che penalizza le donne?
No, non ritengo che sia una sentenza maschilista. È una sentenza che risponde a una esigenza sociale sentita di non creare nel matrimonio posizioni di vantaggio che si incancreniscono nel tempo. Il matrimonio non deve mai costituire (come appunto si espresse la Cassazione nel 1990) una forma di “rendita parassitaria”. Ovviamente rimane il dovere di solidarietà garantito dall’articolo 2 della Costituzione in tutte le formazioni sociali (e dunque nella stessa famiglia) e che impone, una volta verificata la sussistenza del diritto all’assegno, di quantificarlo a favore dell’altro coniuge in base alla disponibilità economica di chi lo deve dare. In ogni caso, già nel 2015 la Cassazione aveva affermato che la donna giovane e comunque abile a spendersi nel mondo del lavoro non avesse, di regola, diritto all’assegno di divorzio.
Nella recente sentenza, poi, la Cassazione cita anche l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e dunque, attraverso tale norma, la tutela del diritto di formare una famiglia. Ci potrebbero essere infatti casi in cui il coniuge che versa l’assegno non possa formare una nuova famiglia perché è rimasto obbligato nei confronti dell’ex nonostante magari quest’ultima abbia una relazione stabile, guardandosi bene dal far trapelare una convivenza, con un altro compagno, o comunque disponga di altri mezzi di sussistenza indiretti e non dichiarati. Da queste considerazioni, ovviamente, rimane fuori l’assegno per i figli, retto dal principio secondo cui la genitorialitá impone in ogni caso il mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Questa sentenza stabilisce che l’assegno deve tener conto delle nuove condizioni economiche, di single, di chi lo deve corrispondere. Non si rischia di avere “nuovi ex mariti improvvisamente poveri”?
In questo caso si passa alla seconda fase, consequenziale a quella in cui si stabilisce se si deve dare o meno l’assegno, cioè quella in cui si determina l’entità dell’assegno.
In questa fase, scatta l’esame dei redditi dell’obbligato. Se chi deve dare i soldi dichiara redditi inferiori al suo effettivo tenore di vita, il giudice potrà disporre le opportune indagini tributarie per valutarne la reale consistenza reddituale e patrimoniale. Per questo motivo non ritengo che questa sentenza possa determinare un tale pericolo.
In un periodo di crisi economica come questo, essere giovani e abili non sempre è sufficiente per rientrare nel mondo del lavoro. Inoltre spesso le donne dopo il matrimonio si occupano di casa e famiglia su richiesta del marito
Questo aspetto a mio avviso la sentenza non lo esclude o comunque non lo lascia senza tutela. Se una donna da giovane con studi adeguati si è dedicata alla famiglia e ai figli, perdendo la possibilità di fare carriera, si entra nella considerazione che abbia maggiori difficoltà, oggettive, di reinserirsi nel mondo del lavoro. In questo caso, secondo la Cassazione, ha diritto a conseguire un assegno che le consentirà di vivere dignitosamente, ma non di godere dello stesso tenore di vita del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza sarebbe consigliabile, così come hanno autorevolmente detto miei colleghi e colleghe, che quantomeno il coniuge apparentemente più debole, non dico pretenda, ma faccia leva affinché al momento del matrimonio sia scelto il regime della comunione dei beni. Questo consentirebbe, nel caso di non poter tornare a lavorare, per lo meno di “patrimonializzare” la comunione, penso ad esempio alla divisione di un appartamento o al denaro in un conto cointestato.
Questa sentenza della Cassazione non è una legge. Avrà un seguito nei tribunali, cioè farà davvero giurisprudenza?
Assolutamente sì che la farà. Anzi aggiungo che i tribunali dovranno osservare questa sentenza, si potranno discostare da quello che ha stabilito solo con motivazioni fondate plausibili. Diversamente devono applicarla. La Cassazione infatti ha la funzione di assicurare l’uniformità di interpretazione. Quello che deve cambiare è il modo di accertare la sussistenza del diritto all’assegno; la determinazione quantitativa, dal canto suo, deve avere comunque come riferimento i redditi del coniuge che dovrà corrispondere l’assegno.
Già nell’ottobre del 2015 la Cassazione aveva detto che la donna giovane abile al lavoro, era questo il caso su cui doveva decidere, non poteva aver diritto all’assegno divorzile. Si andava ampliando la componente responsabilistica del matrimonio come atto di autoresponsabilità che non può costituire rendite parassitarie.
Fin qui si è parlato di matrimoni, ma cosa succede nel caso delle unioni civili?
Sicuramente sarà una sentenza applicata anche alle unioni civili, poiché in caso di scioglimento la legge, disponendo che si applichino gli stessi criteri previsti per il divorzio, prevede che la persona più debole abbia diritto di ricevere un contributo dalla persona economicamente più forte. Naturalmente nella sentenza la Corte di Cassazione non parla di unioni civili perché esaminava il caso di un matrimonio. Tuttavia in caso di scioglimento, per il contributo economico si ragionerà verosimilmente negli stessi termini, perché altrimenti si creerebbe una ingiusta disparità di trattamento che consisterebbe nel poter ottenere, da parte del soggetto unito civilmente, quello che non viene più riconosciuto al coniuge nel matrimonio. Insomma, il giudice che non applicasse questa sentenza della Cassazione anche allo scioglimento di una unione civile, finirebbe per regolare casi uguali, o meglio simili, in maniera diversa.
Perché secondo lei questa sentenza ha suscitato polemiche?
La sentenza può essere letta sotto diversi angoli di visuale. In una società ancora permeata da un retaggio abbastanza arcaico, in cui la donna deve essere tutelata rispetto alla superiorità economica dell’uomo, si dice che non è giusto che dopo aver sacrificato la vita per una famiglia lei non debba ricevere un assegno che la ripaghi, quasi come un risarcimento, dell’impegno profuso per la famiglia.
In questo modo però si potrebbero creare situazioni in cui, come detto prima, una donna si rifà una vita ma non si risposa, o non convive stabilmente, per non perdere il contributo sostanzioso dell’ex marito.
Quali conseguenze pratiche avrà sul suo lavoro?
A seconda di chi si difende, marito o moglie, ci saranno i pro e i contro. Verosimilmente spariranno le prese di posizione strumentali, per ottenere vantaggi da un matrimonio finito da tempo e in cui la componente affettiva è già tramontata.
Questa sentenza pone delle criticità?
Lascerà l’incertezza sulla seconda componente, perché non ci dice come verrà calcolato l’assegno, come si accerta l’esistenza dei presupposti, quali sono gli indici per poter accertare se un determinato importo è idoneo a mantenere una dignitosa autosufficienza economica di chi chiede l’assegno. Ad esempio, una sentenza del Tribunale di Milano, di pochi giorni fa, ha deciso che chi dispone da sé un reddito che arriva a mille euro, non ha diritto di richiedere l’assegno divorzile.
Credo, in ogni caso, che la giurisprudenza dovrà applicare questo principio in modo molto responsabile e prudente caso per caso.
La Cassazione ragiona per princìpi e i princìpi di diritto devono essere poi applicati al caso concreto dai giudici di merito. E qui è un’altra cosa. Prima che si consolidi devono esserci altre sentenze quantomeno conformi.
Questa sentenza può essere applicata retroattivamente ad assegni di divorzio già stabiliti?
Si è detto molto in questi giorni sulla retroattività di questa sentenza. Questa sentenza e i suoi principi dovranno essere tenuti in considerazione nei casi di divorzi ancora aperti, in cui si deve ancora stabilire se si deve dare o meno un assegno e poi l’eventuale importo.
Nei casi in cui il diritto all’assegno è stato accertato con sentenza passata in giudicato, non credo si possa riaprire la questione. Lo vieta la stessa legge sul divorzio che prescrive che le sentenze che abbiano regolamentato l’assetto economico tra le parti possono essere oggetto di revisione ma solo per giustificati motivi: si pensi ai casi in cui il coniuge che deve corrispondere l’assegno perda il lavoro, o quando chi riceve l’assegno ha un incremento dei redditi per aver ricevuto una eredità o perché ha trovato un lavoro più remunerativo.
Al di fuori di questi casi, a mio avviso, quando vi è stata sentenza definitiva, l’importo dell’assegno non può essere rivisto solo perché è cambiata l’interpretazione giurisprudenziale dei presupposti per attribuire l’assegno stesso.