Depositata e prossima all’approvazione durante la mia passata consiliatura (2010-2014), la nuova proposta di legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere è stata presentata a fine agosto a Reggio Emilia. Giovedì se ne parlerà a Bologna nel corso della Festa dell’Unità.
Ma che cosa prevede nello specifico questa proposta di legge che – è bene ribadirlo – non è di natura penale in quanto le misure di contrasto all’eventuale reato di omo-transfobia sono di competenza del Parlamento?
In coerenza con la legislazione nazionale ed europea in materia di diritti fondamentali delle persone, nonché in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale e pieno sviluppo della persona umana, il progetto di legge reca un programma-quadro di interventi volti a favorire il raggiungimento dell’uguaglianza tra le persone a prescindere dal loro orientamento sessuale e dalla loro identità di genere.
A livello europeo, l’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vieta qualsiasi discriminazione basata, tra l’altro, sull’orientamento sessuale.
Oltre alla stigmatizzazione dei comportamenti a stampo discriminatorio contenuta nelle citate carte europee fondamentali, il Parlamento europeo è intervenuto con diverse risoluzioni al fine di condannare i fenomeni di avversione e odio irrazionale nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersessuate: segnatamente, le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere “si manifesta[no] nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all’odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti, e spesso si cela[no] dietro motivazioni fondate sull’ordine pubblico, sulla libertà religiosa e sul diritto all’obiezione di coscienza” (risoluzione n. 2657 del 24 maggio 2012).
Sulla base di tale presupposti, il Parlamento europeo, anche censurando le leggi penali ed amministrative che in alcuni Paesi sanzionano la libera autodeterminazione ed espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere (Russia, Ucraina, Moldova, Lituania, Lettonia, Ungheria), ha “condanna[to] con forza tutte le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere” (risoluzione cit.), auspicando che gli Stati membri garantiscano l’effettiva libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere quale esplicazione del pieno sviluppo della persona umana.
Nonostante la normativa internazionale ed europea, nonché alcuni eterogenei interventi a livello nazionale soprattutto in materia di politiche del lavoro e inserimento professionale, la situazione sociale risulta particolarmente preoccupante a livello internazionale, nazionale, regionale e locale: episodi di violenza fisica, incitamento all’odio (spesso tramite la rete) anche da parte di rappresentanti istituzionali, dichiarazioni di intolleranza da parte di esponenti religiosi rappresentano segnali inequivocabilmente allarmanti sulla diffusione delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, specie contro persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (Lgbti).
Ciò che è ancora più drammatico e preoccupante è che tale contesto discriminatorio induce le persone colpite a condotte suicidiarie o comunque all’adozione della strategia della “invisibilità” come forma di sopravvivenza che però si traduce in un annullamento fisico, psichico e sociale della persona. In tal senso, ricerche condotte in numerosi Paesi europei (Polonia, Portogallo, Malta, Lituania, Regno Unito, Italia, Slovenia, Lettonia, Germania, Slovacchia, e Francia) evidenziano che un numero significativo di persone cela il proprio orientamento sessuale addirittura ai propri familiari e parenti per evitare di subire forme di discriminazione in famiglia, con tutte le conseguenze emotive ed economiche (su tutte, l’allontanamento dall’abitazione) che ne possono derivare.
Il panorama discriminatorio sommariamente delineato, richiede un intervento di politiche attive ad ogni livello di governo, cogliendo l’esortazione contenuta nel report del 2009 Omofobia e discriminazione basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere negli Stati membri dell’Unione europea: “Per combattere in modo efficace le violazioni dei diritti fondamentali occorre in primo luogo un fermo impegno politico nei confronti dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione. I leader politici (…) devono adottare una posizione ferma contro l’omofobia e la discriminazione nei confronti delle persone LGBT e dei transgender, contribuendo in tal modo a un cambiamento positivo degli atteggiamenti e dei comportamenti pubblici.”. L’Agenzia europea individua, altresì, i settori maggiormente sensibili nei quali è necessario attivare programmi e interventi correttivi delle “storture discriminatorie”: lavoro, istruzione, cura e assistenza sanitaria, cultura e mass media.
Anche alla luce di quanto evidenziato dall’organismo europeo, con il progetto di legge in esame si intende dettare un corpus di norme a carattere principalmente programmatico per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, al fine di consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché di prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e garantire il diritto all’autodeterminazione (articolo 1).
Ciò, anche in coerenza con interventi normativi analoghi già approvati in altre Regioni: Toscana (legge regionale n. 63 del 2004), Liguria (legge regionale n. 52 del 2009), Marche (legge regionale n. 8 del 2010), Sicilia (legge regionale n. 6 del 2015), Piemonte (legge regionale n. 12 del 2016), Umbria (legge regionale n. 3 del 2017).
L’articolo 2 promuove specifiche politiche del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l’inserimento lavorativo, oltre che istituti volti a garantire la parità di accesso al lavoro.
L’articolo 3 prevede che la Regione promuova attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico, nonché per i genitori, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere e di prevenzione del bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
L’articolo 4 prevede che la Regione promuova, nell’ambito dell’attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti, l’adozione di modalità comportamentali ispirate al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere.
L’articolo 5 prevede la promozione, anche mediante la collaborazione con le associazioni e le organizzazioni del “terzo settore”, di eventi socio – culturali che diffondano la cultura dell’integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto dei diversi stili di vita così come caratterizzati anche dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
L’articolo 6 dispone interventi in materia socio – assistenziale e socio – sanitaria di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersessuate, nonché delle loro famiglie.
L’articolo 7 prevede la sensibilizzazione delle aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.
L’articolo 8 prevede che la Regione promuova il soccorso, la protezione, il sostegno e l’accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere.
La Regione persegue tale obiettivo anche mediante l’istituzione sul territorio regionale di centri e case anti – discriminazione e anti – violenza, inclusi punti di accoglienza qualificati nonché di punti di ascolto e di emersione della discriminazione o della violenza, in coerenza con la normativa regionale vigente.
L’articolo 9 prevede che la Regione operi per garantire a ciascuna persona parità d’accesso ai servizi tanto pubblici quanto privati e per il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere
L’articolo 10 disciplina le funzioni di osservatorio demandate alla Regione, consistenti: nella raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell’ambito del lavoro pubblico e privato; nella raccolta dei dati e nel monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione dipendente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
Da precisare che la disposizione in esame disciplina e devolve alla Regione una funzione, non prevede invece l’istituzione di nessun nuovo organismo: ciò, per evitare ulteriori costi a carico del bilancio regionale con l’istituzione dell’ennesimo organismo ad hoc.
Lo stesso articolo disciplina le funzioni del Corecom, prevedendo che tale organismo di garanzia effettui la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all’identità di genere della persona.
L’articolo 11 prevede che, nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, la Regione possa costituirsi parte civile, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza.
L’articolo 12 dispone che l’Assemblea legislativa regionale eserciti il controllo sull’attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
L’articolo 13 cristallizza la norma finanziaria.