La nascita del piccolo tre anni fa in Canada grazie alla gpa col riconoscimento anagrafico del solo padre biologico, il cui matrimonio col proprio compagno era avvenuto nello stesso Paese nordamericano. Poi il ricorso alla Corte Suprema della British Columbia, che riconosceva ad entrambi i ricorrenti lo stato di genitorialità del minore e il conseguente emendamento del certificato di nascita col dato della doppia paternità.
La richiesta, infine, all’Ufficio Anagrafe del Comune di Verona – dove la coppia è residente – di correggere l’atto sulla base della sentenza canadese. Ma è a questo punto che i due papà si sono visti opporre un netto rifiuto.
Da qui la decisione di ricorrere alla Corte d’Appello competente, quella cioè di Venezia, che, il 28 giugno (ma l’ordinanza è stata depositata in Cancelleria il 16 luglio), ha riconosciuto la piena efficacia in Italia del provvedimento canadese e disposto che il Comune di Verona corregga l’atto con l’annotazione di copaternità.
Emessa dal collegio giudicante composto da Maurizio Gionfrida, Fabio Laurenzi e Giovanna Sanfratello, l’ordinanza ha sollevato immediate reazioni a partire dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, che ha sostenuto la necessità d’impugnazione da parte del Comune di Verona.
Per saperne di più, abbiamo raggiunto l’avvocato Alexander Schuster, legale della coppia.
Avvocato Schuster, perché al Comune di Verona ci si è rifiutati di emendare l’atto di nascita secondo quanto disposto dalla sentenza canadese?
Sono stati accampati motivi di ordine pubblico. La correzione dell’atto di nascita non sarebbe consentita perché prevede due padri e un percorso di maternità surrogata.
Quali sono, a suo parere, i punti salienti dell’ordinanza della Corte d’Appello di Venezia?
La sentenza è molto concisa. Da una parte, in realtà, c’è un punto su cui non risultiamo vincenti ed è quello per cui si riconosce il diritto al ministero dell’Interno e al Comune di Verona di essere parte di questo processo. È insomma la grande questione che è stata posta all’attenzione delle Sezioni Unite della Cassazione già col caso di Trento.
Però nel merito risultiamo vincitori, perché la Corte riconosce che il bambino ha un diritto a mantenere la natura di figlio di due padri, come in Canada così anche in Italia, e riconosce che non c’è nulla che possa ostacolare questo risultato. C’è quindi questo primario rispetto di quanto già stabilito dalla Corte Suprema della British Columbia: non è contrario all’ordine pubblico il fatto di avere due genitori dello stesso sesso.
E poi dice che il fatto di essere nato all’estero, dove le tecniche di fecondazione utilizzate sono lecite – l’ordinanza le menziona un po’ tutte – non costituisce, in realtà, un motivo per ritenere che ci sia stata una violazione dell’ordine pubblico. Da ultimo viene affermato che l’interesse appunto del minore è di mantenere questo status.
Che cosa si dice in riferimento alla gpa?
Sulla gpa il giudice fa intendere che ritiene nella disponibilità del Parlamento cambiare o meno il divieto e, quindi, non è un dato costituzionalmente imposto. Il che consente di dire al giudice che, se un domani il Parlamento volesse modificare la legislazione in tale materia, non è un qualcosa di così essenziale nel nostro ordinamento da bloccare addirittura il riconoscimento di un bambino che è frutto di un tale percorso.
Ciò è detto in maniera sottintesa, non entrando nel pieno della questione della gestazione per altri.