Presentato oggi a Roma in conferenza stampa presso la Sala dei Presidenti di Palazzo Giustiniani il disegno di legge pentastellato recante Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia nonché dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia.
Firmato dalla senatrice Alessandra Maiorino e da altri 35 omologhi del M5S, il ddl viene così ad affiancarsi ai progetti di legge della senatrice Monica Cirinnà (Pd) e dei deputati Ivan Scalfarotto, Alessandro Zan e Laura Boldrini, presentati all’inizio della legislatura.
A prendere oggi la parola, nella veste di relatori, oltre alla senatrice Maiorino, Franco Grillini, direttore di Gaynews, Federico De Luca, esperto Unar, Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay, e Fabrizio Marrazzo del Gaycenter.
In sala presenti, tra gli altri, la senatrice Loredana De Petris, l’artista Vladimir Luxuria, il presidente di Arco Roberto Dartenuc, il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti, l’ambasciatore di Iglta Alessio Virgili.
Nel suo articolato intervento la senatrice Maiorino ha fra l’altro dichiarato: «Negare l’omotransfobia, come purtroppo capita spesso ad opera di chi cerca sempre altre cause per spiegare le violenze fisiche e psicologiche è un ulteriore sopruso. Per questo nel disegno di legge prevediamo l’istituzione di un monitoraggio dell’Istat con cadenza triennale, così da avere una banca dati aggiornata».
Ecco il testo del ddl:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 604-bis, le parole: « o religiosi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull’omofobia o sulla transfobia »;
b) all’articolo 604-ter, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o fondati sull’omofobia o sulla transfobia ».
Art. 2.
(Lavoro di pubblica utilità)
1. Nei procedimenti per i reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, fondati sull’omofobia o sulla transfobia, l’imputato può essere ammesso, nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, al lavoro di pubblica utilità, ivi previsto, destinato prevalentemente allo svolgimento di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici o ad attività lavorative riparatorie in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, in particolar modo di quelle operanti a sostegno delle vittime dei predetti reati.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 583-bis, » sono inserite le seguenti: « 604-bis, ».
Art. 4.
(Modifica all’articolo 90-quater
del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell’articolo 90-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sull’omofobia o sulla transfobia ».
Art. 5.
(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia)
1. La Repubblica riconosce il 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omotransfobia». Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, sono invitate a organizzare cerimonie commemorative o celebrative e a favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l’organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione e di riflessione sulle tematiche relative alla medesima Giornata.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Istituzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia)
1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, al fine di creare sul territorio nazionale centri antiviolenza per le vittime dei reati di cui al primo comma dell’articolo 604-bis del codice penale, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, fondati sull’omofobia o sulla transfobia.
2. L’autorità delegata per le pari opportunità o, in mancanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti dei soggetti di cui al comma 1;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati esistenti in ogni regione.
3. I centri antiviolenza, che svolgono la loro attività garantendo l’anonimato delle vittime, sono promossi da:
a) enti locali, in forma singola o associata;
b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle vittime di cui al comma 1, che abbiano maturato esperienze e competenze sul tema, con personale specificamente formato;
c) soggetti di cui alle lettere a) e b), d’intesa fra loro o in forma consorziata.
4. I centri antiviolenza operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri si basa su un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.
6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano all’autorità delegat per le pari opportunità o, in mancanza, al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno precedente a valere sulle risorse medesime.
7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, l’autorità delegata per le pari opportunità o, in mancanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità delegata per le pari opportunità, ove nominata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti strutturali e organizzativi dei centri antiviolenza di cui al comma 1, le diverse tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali.
Art. 7.
(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere)
1. Al fine di monitorare il fenomeno e consentire, altresì, di progettare e realizzare politiche di prevenzione e di contrasto, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza in ragione dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o del ruolo di genere della vittima che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse già stanziate a legislazione vigente nel programma « Protezione sociale per particolari categorie », azione « Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell’ambito della missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.