Domani la Corte Costituzionale si pronuncerà nuovamente in tema di omogenitorialità con due sentenze che, come osserva Avvocatura per i Diritti Lgbt – Rete Lenford, «potrebbero avere ricadute importanti sul futuro delle famiglie omosessuali».
La prima decisione verterà sul riconoscimento di figli da parte di una coppia di donne secondo la richiesta specifica che nel 2019 il Tribunale di Padova ha avanzato alla Consulta sulla «valutazione di compatibilità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma) e dell’art. 250 del Codice civile nella parte in cui, anche in caso di impossibilità di procedere all’adozione ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d) della legge n. 184/1983, non consentirebbero di riconoscere la doppia genitorialità».
La seconda, invece, vedrà i giudici di piazza del Quirinale pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Corte di Cassazione in tema di trascrizione del nome del secondo papà o genitore intenzionale nell’atto anagrafico di un bambino nato all’estero grazie alla gpa.
Con l’ordinanza 8325/2020, depositata il 29 aprile scorso, la Prima Sezione civile della Suprema Corte (presidente Giacinto Bisogni, relatore Rosario Caiazzo) ha infatti dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata» la questione di legittimità, relativa alle disposizioni di legge, «nella parte in cui non consentono, secondo l’interpretazione attuale del diritto vigente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l’ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della ‘gestazione per altri’ del cosiddetto genitore d’intenzione non biologico».
Come noto, l’orientamento giurisprudenziale in materia era stato già affrontato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza 12193 delll’8 maggio 2019. Ma i giudici della Prima Sezione Civile hanno fatto riferimento all’advisory opinion, adottata il 10 aprile 2019 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con cui la Grande Chambre di Strasburgo ha richiamato i 47 Stati del Consiglio d’Europa a riconoscere legalmente, in nome dell’interesse del minore, il legame genitore-figlio con la madre intenzionale (non biologica) indicata come ‘madre legale’ nei certificati di nascita di altri Paesi.
Pertanto i giudici di Piazza Cavour hanno sollevato dubbi sulla legittimità delle accennate disposizioni di legge, ritenendole «in contrasto» con diversi articoli della Costituzione, dal principio di uguaglianza a quelli in tema di famiglia, nonché della Convenzione europea dei diritti umani, «se interpretate come impeditivi, in via generale e senza valutazione concreta dell’interesse superiore del minore, della trascrizione dell’atto di nascita legalmente costituito all’estero di un bambino nato mediante gestazione per altri nella parte in cui esso attesta la filiazione dal genitore intenzionale non biologico, specie se coniugato con il genitore biologico».
Relativamente ai due giudizi, che saranno decisi nella giornata di domani, Rete Lenford «ha depositato – come si legge nel comunicato – “Opinioni scritte” a titolo di amicus curiae, già ammesse dalla Corte costituzionale. Da un lato, auspicando che la Consulta entri approfonditamente nel merito della questione sollevata dal Tribunale di Padova e prenda in più meditata considerazione le ampie motivazioni emerse nel dibattito sviluppatosi in seno alle Corti di merito. Dall’altro lato, ribadendo che, dalle riflessioni intorno all’attuale divieto di gestazione per altri, devono restare ben distinte le questioni, squisitamente giuridiche, connesse al riconoscimento in Italia di una responsabilità genitoriale già sussistente all’estero: con la sentenza 272/2017, del resto, la Corte costituzionale ha già escluso che la contrarietà dell’ordinamento italiano alla gestazione per altri faccia venir meno, automaticamente, il potere-dovere del Giudice di valutare, caso per caso, il migliore interesse del bambino a mantenere il proprio status acquisito con un atto di nascita straniero, anche nei confronti del genitore che non vanti alcun legame biologico (analogamente a quanto accade, peraltro, in caso di pma eterologa, ‘semplice’ o addirittura ‘doppia’, in caso di impiego di gameti entrambi esterni alla coppia)».
A poco più di un giorno dal 27 gennaio sta suscitando grande interesse e plauso il video di Margherita Fiengo Pardi, figlia di due mamme, socie di Famiglie Arcobaleno, che spiega la quotidianità in una famiglia omogenitoriale e, come annota Rete Lenford, le ragioni del cuore alla base della rivendicazione di un proprio diritto: quello del vedere riconosciuta per come è la sua identità personale.