Non s’arresta il dibattito sulla Gpa, cui fanno ricorso all’estero sia single sia coppie di persone tanto eterosessuali (e queste in maniera maggioritaria) quanto omosessuali. Negli ultimi giorni, poi, il fronte contrario alla pratica è tornato ad agitare lo spettro della propaganda metodica. Propaganda che, condotta da “campagne gay”, sarebbe in aperta violazione dell’art. 12, comma 6 della legge 40 recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
Per avere delucidazioni in merito, abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Chinotti, penalista e coordinatore del comitato scientifico di Avvocatura per i diritti Lgbti – Rete Lenford.
Avvocato, sulla gpa i toni tornano ciclicamente a surriscaldarsi da ambo le parti. Il fronte contrario si richiama nello specifico al comma 6 dell’art. 12 della legge 40. Che cosa prevede?
L’art. 12 introduce una serie di sanzioni conseguenti alla violazione della legge. La gestazione per altri viene contemplata al comma 6 che prevede la punizione di chi realizza (inteso in senso medico), organizza (inteso in senso professionale) e pubblicizza (inteso in senso commerciale) la surrogazione di maternità. Le pene, specialmente quelle pecuniarie – essendo il divieto indirizzato più che altro a evitare il fenomeno della commercializzazione professionale -, sono consistenti. Si va da quella detentiva da tre mesi a due anni a quella pecuniaria da 600.000 a un milione di euro. Non così consistenti, comunque, da poter evitare – per procedere nei confronti di cittadino italiano che faccia accesso a tale tecnica di procreazione medicalmente assistita all’estero – la necessaria e preventiva richiesta di avvio del procedimento da parte del ministro di Giustizia prevista dall’art. 9 del Codice penale.
Esprimere posizioni favorevoli alla Gpa, riportarle per iscritto in qualsiasi forma o dibatterne implica la violazione del comma 6?
Assolutamente no. Ci mancherebbe altro. Se si ragionasse in questi termini, il discutere dell’abrogazione di un qualsivoglia reato potrebbe significare ricondurre le posizioni favorevoli alla depenalizzazione a una sorta di apologia del fatto illecito. È un’assurdità che, peraltro contrasta con il contenuto dell’art. 21 della Costituzione che tutela la libera espressione del pensiero.
Che cosa pensa della proposta di reato universale per la Gpa?
Se per reato universale ci si riferisce a un fatto illecito punibile in ogni dove, occorrerà ottenere che gli ordinamenti di tutti gli Stati del globo si conformino in tal senso. Mi pare una via poco percorribile. Se invece ci si riferisce all’introduzione, nel nostro sistema interno, di una fattispecie delittuosa che, se anche commessa all’estero, possa essere punita in Italia, non vedo alcuna novità. Già con le leggi in vigore la Gpa praticata all’estero da cittadino italiano potrebbe, astrattamente, essere punita. Serve, come dicevo, la richiesta da parte del ministro di Giustizia. È già accaduto. Certo questo tipo di procedimenti si scontra inevitabilmente col principio del l’impossibilità di punire qualcuno che, seppur ha commesso un illecito per le leggi della propria nazione di appartenenza, ha, nello stesso tempo, utilizzato un mezzo assolutamente lecito nello Stato ove vi ha fatto ricorso. La condotta, quindi, se praticata in Paesi che la consentono, non è punibile. Anche per questo motivo, ad eccezione del caso cui ho già fatto riferimento, i tribunali non sono mai stati investiti di decidere sulla questione. E peraltro è talmente chiaro di come la legge intendesse punire il sorgere di fenomeni di commercializzazione in Italia.
È possibile infine una revisione della legge 40?
Possibile senz’altro. Nel senso dell’inasprimento delle pene che potrebbero portare a introdurre un massimo edittale tale da non rendere, per la procedibilità, più necessaria la richiesta da parte del ministro di Giustizia che è prevista, solo, per i reati puniti con la reclusione fino a tre anni. Ma, se anche questo avvenisse, rimarrebbe aperta la questione dell’impossibilità di punire, in Italia, un cittadino che ha posto in essere, all’estero, una condotta assolutamente consentita.