Nella replica in Senato in vista del Consiglio europeo del 24 e del 25 giugno, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto alla senatrice azzura Barbara Masini e al senatore democratico Alessandro Alfieri in tema di diritti e della nota verbale di Oltretevere sul ddl Zan.
A tal riguardo ha detto: «Senza entrare nel merito della questione, voglio dire che il nostro è uno Stato laico, non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è certamente libero di discutere e di legiferare. Il nostro ordinamento contiene tutte le garanzie per assicurare che le leggi rispettino sempre i principi costituzionali e gli impegni internazionali, tra cui il Concordato con la Chiesa. Quindi vi sono i controlli di costituzionalità preventivi nelle competenti Commissioni parlamentari: è di nuovo il Parlamento che per primo discute della costituzionalità. E poi vi sono i controlli successivi nella Corte costituzionale».
Draghi ha quindi citato una sentenza della Consulta del 1989, secondo la quale per «la laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso: la laicità è tutela del pluralismo e delle diversità culturali». Il presidente del Consiglio ha quindi ricordato che«ieri l’Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all’orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare ovviamente nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il Governo la sta seguendo. Ma questo è il momento del Parlamento, non è il momento del Governo».
Anticipata ieri in alcuni punti dal Corriere della Sera, la nota è stata oggi pubblicata integralmente dallo stesso quotidiano di via Solferino. Da quello che ha appreso Gaynews sulla base di fonti parlamentari, la nota sarebbe stata data dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al leghista Andrea Ostellari e da questi al CorSera.
Eccone il testo:
La Segreteria di Stato, sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e ha l’onore di fare riferimento al disegno di legge N.2005, recante «misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità», il cui testo è stato già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020 ed è attualmente all’esame del Senato della Repubblica.
Al riguardo la Segreteria di Stato rileva che alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa — particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi «fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere» — avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario. Ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina.
Tale prospettiva è infatti garantita dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana di Revisione del concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Nello specifico, all’articolo 2, comma 1, si afferma che «la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale, nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica». All’articolo 2, comma 3, si afferma ancora che «è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
La Segreteria di Stato auspica pertanto che la Parte italiana possa tenere in debita considerazione le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione del testo normativo in base agli accordi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione Repubblicana riserva una speciale menzione.
La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua alta considerazione.