Si è tenuta ieri presso Palazzo Montecitorio la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge contro l’omotransfobia, depositata alla Camera il 2 maggio scorso dal deputato Alessandro Zan (Pd).
Oltre al parlamentare d’origine padovana sono intervenuti i deputati Silvia Fregolent e Ivan Scalfarotto nonché la senatrice Monica Cirinnà, che il 21 marzo ha presentato al Senato una pdl similare recante Norme contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
Come quella avanzata da Zan, tale proposta di legge si propone di estendere agli atti di discriminazione e ai delitti motivati dall’odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la protezione già garantita ai crimini d’odio fondati su motivazioni razziali, etniche, nazionali o religiose dal recente art. 603-bis del Codice penale.
«In ossequio – spiega la senatrice Cirinnà – al generale principio stabilito dall’articolo 609-septies del Codice penale, si ritiene di escludere la perseguibilità d’ufficio, ricollegata dall’articolo 6 della “legge Mancino” alla configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo 3, per il delitto di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis del Codice penale» Ha quindi aggiunto: «Il terzo articolo del disegno di legge istituisce anche in Italia la Giornata nazionale contro l’omofobia e la transfobia nella data del 17 maggio. L’art. 4 assegna all’Istat il compito di sopperire all’attuale assenza di dati attraverso una rilevazione statistica quadriennale».
Eccone il testo:
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’orientamento sessuale o all’identità di genere»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’orientamento sessuale o all’identità di genere»;
c) al comma 2, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all’orientamento sessuale o all’identità di genere».
Ai fini della legge penale, si intende per:
a) «orientamento sessuale»: l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
b) «identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico.”
Art. 2
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n.122)
Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «, o fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere»;
b) alla rubrica dell’articolo 1, dopo le parole «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: « o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere»;
c) all’articolo 1, comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli extracomunitari, delle persone omosessuali e transessuali»;
d) all’articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondato sull’orientamento sessuale o dall’identità di genere»;
e) all’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «comma 1, » sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609-bisdel codice penale,».
Art. 3
(Istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia e la transfobia)
La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l’omofobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi e le discriminazioni motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
In occasione della «Giornata nazionale contro l’omofobia e la transfobia» sono organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare le cittadine e i cittadini al contrasto del pregiudizio, della discriminazione e della violenza verbale e fisica motivati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, nonché di mantenere vivi nella cultura e società italiane i princìpi di uguaglianza dei diritti e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
Art. 4
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)
Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.
Guarda il video dell’intervento di Monica Cirinnà