Sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la giudice Melania Eugenia Cafiero, il 14 dicembre scorso, ha condannato Silvana De Mari per diffamazione verso il Coordinamento Torino Pride. La sentenza prevede che paghi 1500 € di multa, 2500€ di risarcimento danni al Coordinamento Torino Pride e 2500€ a Rete Lenford, entrambe parti civili nel processo.
Il Coordinamento Torino Pride ha deciso di devolvere il risarcimento al dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, dove la dottoressa Chiara Baietto e la sua equipe sono impegnati da anni nel supporto ai bamini, alle bambine e agli/alle adolescenti con disforia di genere.
Nella sentenza si legge «la dichiarazione scritta da Silvana De Mari nel suo blog sancisce che il reato contestato deve ritenersi sussistente sotto ogni profilo.
Per questo motivo Giziana Vetrano e Alessandro Battaglia del Torino Pride si dichiarano molto soddisfatti perché con questa sentenza si sancisce «la volontà di De Mari di offendere e diffamare le associazioni Lgbti e i propri associate. Per la prima volta una’associazione Lgbti raggiunge questo traguardo in tribunale».
Nella sentenza si legge altresì che «il movimento Lgbti, a cui De Mari si riferisce, è un soggetto collettivo individuato dalla imputata e individuabile dal lettore» e che quindi «non si tratta di una categoria indistinta di persone ma di un soggetto organizzato e dotato di una considerazione sociale ed il cui decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati… è tutelabile».
Sulle motivazioni sottese alla sentenza si è anche espresso Niccolò Ferraris, legale del Coordinamento Torino Pride, che ha dichiarato: «Siamo pienamente soddisfatti della sentenza poiché afferma in modo pieno la volontà diffamatoria di quanto affermato contro le organizzazioni per i diritti Lgbto e contro i loro aderenti.
Le associazioni costituitesi parte civile sono individuate quali persone offese dal reato, quali soggetti a cui è riferibile il movimento Lgbti. È la conferma di quanto da noi sostenuto e già riconosciuto dal gip in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, a seguito dell’opposizione presentata proprio da noi».